Art. 28.

      1. Se la richiesta è presentata da una confessione religiosa non avente personalità giuridica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica la richiesta al Ministero dell'interno affinché verifichi che lo statuto della confessione religiosa non contrasta con l'ordinamento giuridico italiano. A tale fine il Ministro dell'interno acquisisce il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 18.